Regolamento Nazionale - Associazione Nazionale Alpini Sezione di Conegliano

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di CONEGLIANO
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Regolamento Nazionale

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REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ALPINI
Sommario
  • Emblemi          
  • Soci
  • Tesseramento
  • Consiglio direttivo nazionale
  • Assemblea Nazionale dei Delegati
  • Candidatura alle cariche nazionali
  • Sezioni e Gruppi
  • Assemblee sezionali
  • Manifestazioni sezionali
  • Giornale sociale
  • Provvedimenti disciplinari
  • Delegazione  in Roma
  • Collegio arbitrale
REGOLAMENTO PER  L'ESECUZIONE DELLO STATUTO
(aggiornato  dal CDN nella seduta del 23/03/2024)   PDF
      

EMBLEMI
Art. 1 - Il Labaro dell’Associazione interviene esclusivamente:
a) alle adunate nazionali dell’Associazione;
b) alle manifestazioni nelle quali si celebrano le gesta del Corpo e/o dei  singoli reparti, e la cui particolare importanza sia stata riconosciuta dal  Consiglio Direttivo Nazionale;
c) alle manifestazioni militari e civili a carattere nazionale, alle quali  l’Associazione partecipi ufficialmente per deliberazione del Consiglio Direttivo  Nazionale.
È escluso l’intervento del Labaro a onoranze individuali tranne nel caso di  funerali del Capo dello Stato, dei Presidenti Nazionali dell’Associazione e  delle Medaglie d’Oro al Valore, di cui all’art. 3, a/2.
Le manifestazioni di cui alla lettera b) devono essere segnalate per iscritto  dalle sezioni alla sede nazionale di regola almeno due mesi prima della data per  essere fissata.
L’intervento del Labaro alle manifestazioni deve essere deliberato di volta in  volta dal Consiglio Direttivo Nazionale ad eccezione dei casi d’urgenza, nei  quali la deliberazione può essere presa dal Presidente Nazionale.
Art. 2 - Il Consiglio Direttivo Nazionale designa l’alfiere ufficiale del  Labaro, scegliendo, di preferenza, fra i soci decorati al valore.
In qualsiasi manifestazione il Labaro e la sua scorta d’onore hanno la  precedenza sui Vessilli delle sezioni, sui Gagliardetti dei gruppi e sulle  formazioni dell’Associazione.
La scorta del Labaro è costituita dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti  Nazionali e dai componenti del C.D.N., dai decorati dell’Ordine Militare  d’Italia e di Savoia e di Medaglia d’Oro al Valore.
Quando tale formazione non sia possibile, il Labaro deve essere accompagnato dal  Presidente o da un Vice Presidente Nazionale e almeno da due consiglieri  nazionali.
E’ dovere morale di tutte le sezioni appartenenti al raggruppamento di cui al  successivo art. 17, intervenire con il proprio vessillo alle manifestazioni che  si svolgono nel territorio del raggruppamento ed alle quali interviene il  Labaro.
E’ dovere morale di tutte le sezioni intervenire con il proprio vessillo alle  manifestazioni nazionali quando si svolgano in forma solenne.
Alle manifestazioni di gruppo i vessilli sezionali partecipano solo su invito  della sezione cui appartiene il gruppo organizzatore.
È dovere dei soci dell’Associazione salutare il Labaro.
Art. 3 -
. a) Sono apposti sul Labaro nell’ordine di concessione:
1) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ai reparti alpini;
2) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ad Alpini, Caduti o viventi,  mentre prestavano servizio in reparti alpini;
3) i fac-simili dello M.O. al Valore concesse all’Associazione e ad Alpini soci  dell’Associazione, Caduti o viventi per atti di valore da loro compiuti  nell’espletamento di attività associativa;
4) i fac-simili delle onorificenze concesse all’Associazione Nazionale Alpini di  cui il Consiglio Direttivo Nazionale delibera di volta in volta l’apposizione  per il loro alto significato sociale.
. b) Sono invece collocati in apposito Medagliere presso la sede nazionale  dell’Associazione:
1) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ad Alpini, Caduti o viventi,  mentre prestavano servizio presso reparti non alpini;
2) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ad Alpini, soci dell’Associazione,  Caduti o viventi, per atti di valore da loro compiuti nell’espletamento di  attività non associativa.
Art. 4 - I Vessilli delle sezioni e i Gagliardetti dei gruppi possono  intervenire a tutte le manifestazioni cui partecipino ufficialmente le sezioni e  i gruppi, escluse in modo assoluto quelle che non siano conformi agli scopi, al  carattere ed allo spirito dell’Associazione.
È fatto obbligo alle sezioni ed ai gruppi di avere cura che i Vessilli e i  Gagliardetti siano portati in pubblico con dignità e che siano scortati da due  componenti dell’Associazione.
I Vessilli e i Gagliardetti devono essere rigorosamente conformi ai modelli  statutari.
Art. 5 - Sul Vessillo di ogni sezione possono essere apposti soltanto i  fac-simili delle Medaglie d’Oro, di cui alla lettera a) del precedente art. 3,  concesse ad Alpini, il cui luogo di nascita, risultante dalla motivazione, sia  ubicato nella circoscrizione della sezione stessa.
Eventuali deroghe alla norma di cui sopra devono essere autorizzate dal C.D.N.  Saranno inoltre apposti i fac-simili di cui alla lettera a/4 del precedente art.  3, a seguito di apposita delibera del C.D.N..
Presso la sede nazionale è conservato, aggiornato, un elenco delle Medaglie  d’Oro con l’indicazione delle sezioni che possono fregiare i propri Vessilli dei  relativi fac-simili. Le sezioni pertanto, devono attenersi scrupolosamente alle  disposizioni in merito emanate dal C.D.N.

NORME RELATIVE AI SOCI  
Art. 6 - Per essere ammessi a far parte dell’Associazione, gli aspiranti  devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo Sezionale, sul modulo  appositamente disposto, corredandolo dei documenti idonei a comprovare il  possesso dei requisiti previsto dall’art. 4 dello Statuto, e di quant’altro  richiesto dal regolamento sezionale. La domanda deve essere firmata, oltre che  dall’aspirante, da due soci presentatori che facciano parte dell’Associazione da  almeno sei mesi. Il C.D.S., sentito il parere della Giunta di Scrutinio, decide  sull’accettazione o meno della domanda. In caso di non accettazione, il  Presidente della sezione ne dà comunicazione all’interessato in forma riservata.  Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda  redatta nella forma di autocertificazione su modulo “tipo” predisposto dalla  sede nazionale.
L’eventuale ricorso al C.D.N. di cui all’ultimo comma dell’art. 5 dello Statuto,  deve pervenire alla segreteria della sede nazionale entro trenta giorni dalla  comunicazione della decisione del C.D.S.
Art. 7 - Gli alpini in armi, che chiedono di far parte dell’Associazione, vi  verranno iscritti gratuitamente per il primo anno, fermo restando il disposto di  cui all’art. 4 dello Statuto.
Le domande di ammissione a socio degli Alpini di cui al comma precedente,  controfirmate dal Comandante del reparto a cui appartengono, devono essere  inviate alla sede nazionale direttamente dall’Alpino richiedente oppure per il  tramite della sezione A.N.A. a cui l’Alpino si è rivolto. Alla ricezione della  domanda, la sede nazionale provvederà alla spedizione del giornale «L’Alpino».
Tutti gli alpini alle armi sono considerati graditi ospiti presso le sedi di  sezione o di gruppo dell’Associazione.
Art. 8
Quanti non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto, su  proposta dei gruppi interessati, sono iscritti dalle Sezioni senza la qualifica  di socio ordinario, con la procedura di cui all’art. 8 bis.
Essi vengono, iscritti in un apposito, albo nazionale quali Aggregati e quali  “Amici degli Alpini”.
In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria  dell’A.N.A., portare il cappello alpino, salvo ne abbiano altrimenti maturato il  diritto.
Pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del  presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento della propria Sezione di  appartenenza.
La loro attività è limitata all’ambito della sezione: qualunque loro iniziativa  deve esser preventivamente approvata dal C.D.S.
Su proposta del CDS, l’Assemblea Sezionale determina la quota annuale per gli  Aggregati e per gli Amici degli Alpini. Tale quota dovrà essere uguale per  entrambe le categorie.
La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire  meno, può revocare l’iscrizione dell’aggregato o dell’Amico degli Alpini in  qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del  Consiglio Direttivo Sezionale.
Il provvedimento di revoca dell’iscrizione dovrà essere comunicato alla sede  nazionale che provvederà ad informare le Sezioni.
Art. 8 bis
L’ammissione degli aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della  Giunta di Scrutinio.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.
L’Aggregato ha diritto a ricevere il periodico L’Alpino e le pubblicazioni della  Sezione e del Gruppo a cui appartiene. Ha diritto a frequentare le Sedi  dell’Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative.
Art. 8 ter:
All’Aggregato che vanti un’iscrizione consecutiva di almeno due anni e che per  tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle  attività associative, può essere riconosciuta la qualifica di “Amico degli  Alpini”.
La proposta, da redigersi su apposito modulo predisposto dall’Associazione,  potrà essere formulata da due soci ordinari e dovrà essere controfirmata dal  capogruppo. Sarà, poi, valutata dal CDS, previo parere della Giunta di  scrutinio.
L’eventuale decisione di rigetto della domanda per “Amico degli Alpini” non  dovrà, necessariamente, essere motivata.
L’opera per la quale l’aggregato dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà  riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo  esemplificativo si indicano: la Protezione civile, l’Ospedale da campo, i Cori e  le Fanfare dell’Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria  storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l’attività  sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni.
L’Amico degli Alpini ha diritto a ricevere il periodico L’Alpino e le  pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartiene. Ha diritto a  frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle  attività associative. Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e degli  altri segni distintivi appositamente previsti (ed indicati nell’allegato (01)  del presente Regolamento), espressione della riconoscenza dell’Associazione per  il lavoro svolto. Gli Amici degli Alpini potranno sfilare alle manifestazioni  nazionali, sezionali e di gruppo, inquadrati in un unico blocco nelle rispettive  Sezioni o Gruppi, indossando il copricapo previsto.

TESSERAMENTO
Art. 9 - Ad ogni socio viene rilasciata, per il tramite della sezione, la  tessera dell’Associazione fornita dalla sede nazionale.
Il pagamento della quota sociale annuale è comprovato dall’applicazione sulla  tessera del bollino emesso ogni anno dalla sede nazionale.
Sulla tessera dei soci Fondatori e dei soci Vitalizi è apposta dalla sede  nazionale una stampigliatura indicante la loro speciale qualifica.
Il tesseramento, pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno, ha inizio dal  1° novembre dell’anno precedente e si chiude il 1° ottobre dell’anno corrente.  L’ultima segnalazione dei soci che hanno regolarmente pagato la quota sociale e  gli importi ancora dovuti, devono pervenire, alla sede nazionale entro il 15  ottobre.
All’atto dell’invio alla sede nazionale dei documenti comprovanti il rinnovo  della quota sociale e l’iscrizione dei nuovi soci, le sezioni devono anche  inoltrare i relativi importi.
Oltre all’importo dei bollini che rappresenta la quota sociale, le sezioni e i  gruppi possono riscuotere dai propri soci e trattenere, le quote supplementari  eventualmente stabilite dalle loro Assemblee ai sensi dell’ultimo comma  dell’art. 40 dello Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 10 - Il C.D.N., organo direttivo collegiale, delibera su tutti gli  affari associativi che non siano per legge o per Statuto riservati all’Assemblea  Nazionale dei Delegati; convoca l’Assemblea Nazionale dei Delegati, esamina la  relazione morale e finanziaria e il bilancio e ne autorizza la presentazione  all’Assemblea Nazionale dei Delegati.
Per la scelta della sede dell’adunata nazionale il C.D.N. delibera con voto  segreto, anche a seguito di ballottaggio, tra le proposte presentate dai  raggruppamenti sentito il parere della Commissione manifestazioni nazionali.
Nella prima riunione successiva all’Assemblea Nazionale dei Delegati, dopo aver  provveduto alle nomine previste dall’art. 17 dello Statuto, il C.D.N.:
a) designa, su proposta del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale  di cui all’art. 19 dello Statuto;
b) determina i poteri delegati al Comitato di Presidenza;
c) nomina il Direttore Generale dell’Associazione;
d) nomina il Segretario Nazionale dell’Associazione e ne fissa i compiti;
e) nomina il delegato in Roma di cui all’art. 35 dello Statuto, con i compiti di  cui al successivo art. 37;
f) nomina le commissioni ed i relativi componenti fissandone i compiti.
Le riunioni del C.D.N. sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in caso di  sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Nazionale di cui all’art. 19  dello Statuto o, in subordine, dal vice presidente più anziano d’età. In caso di  parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Direttore Generale:
- provvede all’attuazione dei deliberati del Presidente Nazionale, del Comitato  di Presidenza e del C.D.N.;
- coordina l’attività tutta dell’Associazione a livello nazionale e ne assicura  la continuità nel quadro delle decisioni del Presidente Nazionale, del Comitato di Presidenza e del C.D.N.
All’uopo e nei detti limiti e per le dette finalità il Direttore Generale è  preposto agli uffici tutti della sede nazionale, li organizza, è il Capo del  Personale dipendente che egli per l’A.N.A. assume nel rispetto della normativa  vigente e previa delibera del Comitato di Presidenza ed è munito d’ogni relativa  facoltà di amministrazione ordinaria.
Il Direttore Generale è responsabile del suo operato nei confronti del C.D.N. e  partecipa senza diritto di voto alle sedute ed ai lavori del C.D.N. e del  Comitato di Presidenza e collabora con il Presidente Nazionale.
Art. 11 - Per gli adempimenti di cui all’art. 16 dello Statuto, i consiglieri  nazionali devono esercitare una funzione di collegamento e coordinamento con le  sezioni.
A tale scopo il C.D.N. determina ogni anno le sezioni presso le quali i  consiglieri nazionali debbono esplicare tali adempimenti.
Essi sono tenuti a presenziare all’Assemblea Nazionale dei Delegati e, a loro  discrezione, a quelle delle sezioni di loro competenza.
Art. 12 - Il Consigliere eletto in sostituzione di altro venuto a mancare per  qualsiasi motivo nel corso del mandato assume, ai sensi del terzultimo comma  dell’art. 16 dello Statuto, l’anzianità del Consigliere sostituito con  decorrenza dall’ultima elezione dello stesso.

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
Art. 13 - Ogni qualvolta venga convocata l’Assemblea Nazionale dei Delegati,  la sede nazionale provvederà ad inviare in tempo utile a ogni sezione tante  speciali tessere quanti sono i Delegati che ogni sezione ha diritto di far  partecipare all’Assemblea ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.
Tali tessere devono essere firmate dal presidente sezionale e completate, a di  lui cura e sotto sua responsabilità, con la indicazione del nome e cognome di  ciascun Delegato e dell’eventuale suo rappresentante (ai sensi dell’ultimo  capoverso del precitato art. 14).
Nessun Delegato può partecipare all’Assemblea se non munito della tessera di cui  sopra.
I Delegati delle sezioni all’estero, per quanto concerne le “Elezioni” di cui  all’art. 15, lettera f) dello Statuto, possono esercitare il loro diritto di  voto, anche per posta, secondo la procedura regolata da specifiche norme a cura  della sede nazionale.
Le schede di votazione, in busta chiusa e sigillata dalla sezione interessata,  devono pervenire alla sede nazionale almeno 24 ore prima dell’ora indicata per  la prima convocazione dell’Assemblea.
Unicamente per quanto concerne l’argomento “Elezioni” [art. 15 lettera f) dello  Statuto] nel calcolo della maggioranza per la validità delle delibere, occorre aggiungere al numero dei Delegati  presenti e rappresentati anche il numero delle schede di votazione dei Delegati  delle sezioni all’estero pervenute per posta.
Art. 14 - La verifica dei poteri dell’Assemblea è affidata dal C.D.N. ad una  commissione composta dal Segretario Nazionale dell’Associazione, da un  componente della Commissione Legale e da un terzo membro da loro designato.
Essa, decidendo a maggioranza semplice, all’atto della costituzione  dell’Assemblea Nazionale dei Delegati, provvede alla verifica ed al controllo di  legittimità delle tessere di ammissione per la valida costituzione  dell’Assemblea e rife-risce al Presidente Nazionale in carica o a chi ne fa le  veci.

CANDIDATURE ALLA CARICHE NAZIONALI
Art. 15 - I soci rivestiti di cariche elettive di competenza dell’Assemblea  Nazionale dei Delegati, se rieleggibili, devono comunicare alla sede nazionale a  mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 120 giorni prima della data fissata  per l’Assemblea Nazionale dei Delegati, la eventuale rinuncia alla facoltà di  essere rieletti.
I candidati alle cariche associative non possono essere nominati scrutatori.
Art. 16 - La sede nazionale, non appena ricevute le comunicazioni di cui  all’art. 15 e comunque 100 giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei  Delegati, trasmette a tutte le sezioni:
- i nominativi dei soci che decadono da cariche elettive di competenza  dell’Assemblea Nazionale dei Delegati, non rieleggibili;
- i nominativi dei soci rieleggibili;
- i nominativi dei soci rinunciatari.
Art. 17 - Le sezioni aventi sede nel territorio della Repubblica, anche agli  effetti di cui al presente articolo e dei successivi 18 - 19 - 20, sono  costituite in raggruppamenti formati da:
a) sezioni del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (1° raggruppamento);
b) sezioni della Lombardia ed Emilia-Romagna (2° raggruppamento);
c) sezioni del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto (3°  raggruppamento);
d) sezioni della Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Abruzzi, Molise,  Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (4° raggruppamento).
Le sezioni aventi sede all’estero possono presentare autonomamente candidature.
Alle riunioni dei raggruppamenti partecipano i consiglieri nazionali di  competenza.
Art. 18 - I Presidenti delle sezioni di ogni raggruppamento, previa consultazione dei propri C.D.S., redigono congiuntamente l’elenco dei soci che il raggruppamento presenta per la candidatura alle cariche elettive nazionali,  anche scegliendoli tra Alpini appartenenti ad altri raggruppamenti, tenendo conto che se alla prima nomina il  candidato potrà essere designato con la maggioranza dei voti dei presenti, in caso di rinnovo il Consigliere Nazionale /  Revisore uscente avrà diritto di essere il candidato del Raggruppamento purché riceva il voto di 1/5 dei presenti.  Qualora il candidato al rinnovo non raggiunga il quorum di almeno 1/5 dei votanti, il Raggruppamento designerà altro candidato.
Per la ricandidatura alla stessa carica deve trascorrere almeno un mandato (3  anni).
L’elenco, sottoscritto da tutti i Presidenti di sezione del raggruppamento o da  un rappresentante del raggruppamento ufficialmente delegato, deve pervenire alla  sede nazionale, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della data  fissata per l’Assembla Nazionale dei Delegati. Di ogni candidato devono essere  indicati: cognome e nome, anno di nascita, residenza, sezione e raggruppamento  di appartenenza, attività e cariche associative ricoperte.
Art. 19 - I nominativi dei candidati devono essere segnalati, partitamente  per la candidatura di ogni singola carica elettiva nazionale, nel numero  massimo, per ciascun raggruppamento, di:
- 1 socio per la candidatura alla carica di Presidente Nazionale;
- un numero di soci pari ai posti vacanti per la carica di Consigliere  Nazionale;
- un numero di soci pari ai posti vacanti per la carica di Revisore dei Conti  effettivo;
- 1 socio per la candidatura alla carica di Revisore dei Conti supplente.
Di ogni candidato occorre allegare la dichiarazione di accettazione della  candidatura e copia dello stato di servizio o foglio matricolare o  documentazione equipollente.
Art. 20 - La sede nazionale, ricevuto in tempo utile dai singoli  raggruppamenti l’elenco dei candidati per ciascuna delle cariche elettive  nazionali, provvede a compilare le rispettive liste contenenti tutti i  nominativi dei candidati in ordine alfabetico, segnando a lato di ciascuno di  essi il o i raggruppamenti che lo hanno presentato.
I presidenti delle sezioni di ogni raggruppamento, oltre a presentare le  candidature alle cariche elettive nazionali, possono:
- segnalare al C.D.N. la località ritenuta idonea quale sede per l’adunata nazionale dei soci secondo le tempiste, le modalità, gli elementi organizzativi, strutture, aspetti economici consuntivi e responsabilità definiti dalla delibera del C.D.N. n. 11019 del 12 ottobre 2019; nazionale dei soci;
- segnalare al C.D.N., per la relativa autorizzazione, le manifestazioni  intersezionali nell’ambito dello stesso raggruppamento;
- proporre gli argomenti da trattare nelle riunioni dei presidenti di sezione  che il C.D.N. ritiene di indire.
Art. 21 - L’Assemblea Nazionale dei Delegati, liberamente e sovranamente  scegliendo anche tra altri soci non in lista, elegge, come da Statuto, a  maggioranza assoluta (50% + 1 dei delegati in carica), il Presidente Nazionale,  indi, a maggioranza relativa, i consiglieri nazionali e i Revisori dei Conti.
Per la elezione alla carica di Presidente Nazionale, nel caso in cui in sede di  seconda votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta,  l’Assemblea procede immediatamente, prima delle elezioni alle altre cariche  associative, al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior  numero di voti ed elegge, a maggioranza relativa, il Presidente Nazionale.
Sono eletti consiglieri nazionali, nel numero annualmente previsto, i candidati  che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta  eletto il candidato più giovane di età.
I ventiquattro consiglieri nazionali sono comunque cosi ripartiti fra i  raggruppamenti:
- 6 presentati dal raggruppamento n° 1;
- 7 presentati dal raggruppamento n° 2;
- 9 presentati dal raggruppamento n° 3;
- 2 presentati dal raggruppamento n° 4.
Ogni anno, entro i 3 mesi seguenti alla chiusura del tesseramento, il Comitato  di Presidenza e la Commissione Legale riuniti, provvedono all’eventuale  modificazione nella ripartizione di cui sopra, quando sia accertata una  variazione del numero dei soci in un raggruppamento, non inferiore a 10.000 soci  in più o in meno.
Competono comunque sempre almeno 2 Consiglieri a ciascun raggruppamento.
Art. 22 - Il Consigliere Nazionale non rappresenta né gruppi, né sezioni  singole o comunque raggruppate. Egli concorre personalmente in seno al C.D.N.  alla conduzione dell’Associazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di  mandato.

SEZIONI E GRUPPI
Art. 23 - La circoscrizione sezionale, di cui all’art. 20 dello Statuto, -  circoscrizione che non può essere modificata senza l’autorizzazione del C.D.N. -  è di norma il poligono territoriale il cui perimetro collega e racchiude tutti i  comuni sede di gruppo A.N.A. dipendenti dalla stessa sezione. Ogni qualvolta che  una sezione costituisce un nuovo gruppo, deve comunicare alla sede nazionale i  seguenti dati: numero di codice del nuovo gruppo, denominazione ufficiale del  gruppo, forza del gruppo all’atto della costituzione, data di costituzione,  recapito del gruppo.
Il presidente della sezione è tenuto inoltre a dichiarare che l’autorizzazione  alla costituzione del gruppo è stata data in conformità a quanto disposto  dall’art. 27 dello Statuto con particolare riferimento al 3° comma dello stesso  art. 27.

ASSEMBLEE SEZIONALI
Art. 24 - Le sezioni che intendono avvalersi della facoltà concessa  dall’art.32 dello Statuto (Assemblea a mezzo delegati) devono necessariamente  avere tutti i soci inquadrati nei gruppi dipendenti (art.5 dello Statuto).
Le assemblee sezionali sono valide in prima convocazione qualora il numero dei  partecipanti, presenti o per delega, rappresenti almeno la metà degli aventi  diritto che siano in regola con il pagamento della quota sociale alla chiusura  del tesseramento dell’anno precedente; in seconda convocazione, qualunque sia il  numero dei presenti o rappresentati.
L’assemblea delibera, salvo i casi previsti dai regolamenti sezionali, a  maggioranza relativa; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per  delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere  presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le richieste di convocazione delle  assemblee sezionali, di cui al 2° e 3° comma dell’art. 31 dello Statuto, devono  essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I candidati alle cariche associative non possono essere nominati scrutatori.
Art. 25 - Le sezioni all’estero, previa specifica autorizzazione del C.D.N.,  possono stabilire nel proprio regolamento interno determinate norme conseguenti  alla loro locale e particolare situazione purché non in contrasto con lo  Statuto.
Art. 26 - La relazione morale e finanziaria, approvata dall’Assemblea  sezionale da inviare al C.D.N., secondo quanto previsto dall’art. 25 dello  Statuto, deve essere corredata dal verbale dell’assemblea stessa.

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
Art. 27 - Ogni manifestazione, che trascenda l’ambito sezionale per assumere  carattere intersezionale, deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo  Nazionale.
Le sezioni debbono pertanto comunicare alla sede nazionale, con un preavviso di  almeno tre mesi, il programma delle manifestazioni suddette con precise  indicazioni di tempo e di luogo affinché il C.D.N. possa provvedere al loro  coordinamento.
I gruppi per qualsiasi manifestazione devono avere la preventiva approvazione  della sezione da cui dipendono.
Ai presidenti di sezione ed ai capigruppo incombe l’obbligo di vigilare  affinché:
- nelle manifestazioni di qualsiasi genere, il cappello alpino sia portato con  dignità e decoro;
- nessun socio faccia uso di decorazioni, gradi o distintivi cui non ha diritto;
- tutti gli oratori che intervengono a manifestazioni dell’Associazione diano  sicuro affidamento di attenersi a quanto disposto dall’art. 2 dello Statuto.
Gli atti e le manifestazioni delle singole sezioni si svolgono sotto la  responsabilità dei Presidenti e dei Consigli sezionali interessati.

GIORNALE SOCIALE
Art. 28 - Articoli, relazioni, notizie varie, per essere pubblicati nel  numero in corso di compilazione, debbono pervenire alla direzione del giornale  entro i termini fissati dalla direzione stessa.
Eccezione fatta per avvenimenti di un certo rilievo (per i quali necessita  inviare relazione particolareggiata possi-bilmente accompagnata da fotografie),  le cronache e le notizie varie debbono essere il più possibile succinte.
Art. 29 - Alla direzione del giornale è riservato il giudizio circa  l’opportunità della pubblicazione o meno degli articoli. I manoscritti non  vengono restituiti.
Art. 30 - È compito del C.D.N. stabilire quali eventuali oblazioni debbano  essere effettuate a favore del giornale, per la pubblicazione di notizie  personali che, comunque, sono riservate ai soci.
Art. 31 - Il giornale viene inviato ai soci entro il mese successivo del  tesseramento o del rinnovo della quota sociale.
La spedizione del giornale sociale a tutti i soci in regola con il pagamento  della quota sociale relativa ad un determinato anno, verrà continuata per tutto  il primo trimestre dell’anno successivo.
Art. 32 - Ogni anno, subito dopo la chiusura del tesseramento, la sede  nazionale provvederà ad inviare o rendere disponibili alle sezioni i repertori  generali dei soci.
La procedura per la gestione e l’aggiornamento dell’archivio sociale è regolata  da specifiche norme da parte della sede nazionale.
Art. 33 - Tutte le variazioni interessanti i soci (cambio di sezione o di  gruppo, di residenza, correzione di eventuali errori etc.) e tutte le richieste  di abbonamenti devono essere segnalate dalle sezioni alla sede nazionale a mezzo  dei supporti prescritti.
Le richieste di abbonamenti non avranno corso se non accompagnate dai relativi  importi, salvo diversa disposizione del Comitato di direzione del giornale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 34 - Tutti i provvedimenti presi, tanto ai sensi dell’art. 36 quanto ai  sensi dell’art. 37 dello Statuto, devono essere comunicati agli interessati a  mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Di tali provvedimenti non può essere fatta menzione nei giornali sezionali se  non dopo che i provvedimenti stessi siano diventati definitivi.
Art. 35 – L’associato che rivesta una carica di gruppo, sezionale o  nazionale, se sottoposto a procedimento disciplinare, in caso di particolare e  sufficientemente provata gravità della contestazione, può essere preliminarmente  sospeso dalla carica stessa e sino alla conclusione della procedura con  provvedimento dell’Organo preposto per il giudizio disciplinare di 1° grado  (art. 38 bis dello Statuto).
Tale provvedimento può essere oggetto di reclamo avanti il competente Organo  disciplinare di 2° grado entro il termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento  della relativa comunicazione (art. 38 bis dello Statuto).
Tale procedura d’urgenza fa salvo, in entrambi i gradi di giudizio, il principio  del contraddittorio.
Art. 36 - L’appello contro i provvedimenti disciplinari deve essere proposto  entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui all’art. 34 del Regolamento.

DELEGAZIONE IN ROMA
Art. 37 - Il Delegato in Roma, di cui all’art. 35 dello Statuto, dipende  direttamente dalla Presidenza nazionale e dal C.D.N.
È compito del Delegato:
a) trasmettere alla sede nazionale le eventuali comunicazioni o richieste che  gli dovessero pervenire da organi estranei all’Associazione;
b) svolgere le pratiche di carattere individuale che gli pervengono per il  tramite delle sezioni. Qualora l’esito di tali pratiche venga comunicato  direttamente alla sezione che ne ha fatto richiesta, questa dovrà informare il  Delegato;
c) svolgere gli incarichi volta a volta affidatigli dalla Presidenza nazionale o  dal C.D.N.
Art. 38 - Le sezioni non possono, per alcuna ragione interessare le Autorità  e gli Uffici Governativi Centrali o la Delegazione, per richieste e/o questioni  di carattere associativo, per le quali devono rivolgersi esclusivamente alla  sede nazionale.

COLLEGIO ARBITRALE
Art. 39 - Per la costituzione del Collegio Arbitrale di cui all’art. 46 dello  Statuto e per l’instaurazione del relativo procedimento, la parte ricorrente  deve, a mezzo lettera raccomandata con R.R. inviata alla controparte e al C.D.N.,  esporre ed illustrare le proprie ragioni, nominare il proprio arbitro e  comunicare la di lui accettazione espressa per iscritto in calce al ricorso.
Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, la  parte resistente deve, con propria memoria, inviata per iscritto, con  raccomandata R.R. al ricorrente ed al C.D.N., esporre ed illustrare le proprie  ragioni, nominare il proprio arbitro che avrà cura di esprimere la propria  accettazione in calce alla memoria.
Nella prima seduta successiva all’adempimento di quanto sopra, il C.D.N. nomina  il terzo arbitro, Presidente del Collegio.
Esso Presidente convocherà immediatamente il Collegio che dovrà decidere a  maggioranza, comunicare e trasmettere alle parti il lodo che sarà depositato  presso il C.D.N. nel termine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio, salvo  proroghe concesse dalle parti.
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